L'etichetta del pesce è regolamentata da precise leggi europee che ne garantiscono la trasparenza per il consumatore, che può così acquistare in modo più consapevole.
La normativa di riferimento sull'etichettatura del prodotti ittici è il Regolamento UE 1169/2011, entrato in vigore nel 2014, e il Regolamento UE 1379/2013, che specifica ulteriormente le informazioni da fornire a chi acquista.
Nel 2016, un'indagine di Greenpeace ha rivelato che sono diverse le etichette, non conformi ai regolamenti comunitari, ma comunque presenti in prodotti venduti nel nostro paese. Sarebbero pari all'80% delle etichette analizzate, il numero di quelle che non rispettano le disposizioni attualmente in vigore. Le irregolarità maggiori riguardano la mancata indicazione del nome scientifico del pesce, l'assenza della zona di cattura e della modalità di pesca.
Vediamo, quindi, quali informazioni dovrebbe avere l'etichetta del pesce, in modo da poter fare una scelta più consapevole di quanto acquistiamo.
Le regole sull'etichettatura valgono sia per i prodotti ittici venduti sfusi, che per quelli confezionati o surgelati. Le informazioni obbligatorie devono essere facilmente accessibili per il consumatore, quindi è bene che sia scritte in modo che sia agevole la lettura e che non siano nascoste o oscurate in alcun modo.
Se il prodotto è preimballato, allora le informazioni sono scritte nell'etichetta dell'imballaggio. Se il prodotto non è imballato ma venduto sfuso, le informazioni devono comunque essere fornite, ma devono essere poste su cartelloni, poster o etichette, sempre chiare e leggibili per l'acquirente.
Tra le informazioni che devono esservi riportate in modo obbligatorio abbiamo:
In particolare, l'indicazione degli allergeni deve essere riportata nei prodotti preincartati e deve comparire tra l'elenco degli ingredienti in un carattere distinto ed in risalto rispetto al resto. La stessa regola vale per i prodotti preimballati nel luogo di vendita. Questa norma non vale se il nome dell'allergene compare nella denominazione di vendita stessa.
Possiamo evidenziare che, alcune informazioni oggi obbligatorie nell'etichetta del pesce, erano invece facoltative prima del 2014, anno in cui è entrato in vigore il Regolamento UE 1169/2011. Fra queste vi è proprio l'indicazione della modalità di produzione, ossia se il pesce è stato allevato o catturato, ed inoltre se si tratta di acque dolci o meno. Anche l'indicazione della zona di cattura e della modalità usata è una novità della normativa comunitaria.
Le informazioni obbligatorie per l'etichettatura dei prodotti ittici non trasformati, preimballati o meno, sono state ribadite anche nel Regolamento UE 1379/2013, che conferma e rafforza la necessità di riportare nell'etichetta di questi prodotti la denominazione commerciale e il nome scientifico, il metodo di produzione e la zona di cattura o allevamento.
Le zona di cattura vengono divise in zone e sottozone FAO, ciascuna delle quali ha una sigla di riferimento. In etichetta deve comparire non solo la sigla FAO, ma anche un nome che possa essere facilmente compreso dall'acquirente. Questo garantisce una maggiore tracciabilità dell'etichettatura dei prodotti ittici, a tutto vantaggio di acquista.
I prodotti preimballati o trasformati, rispetto a quelli sfusi, devono riportare delle informazioni in più in etichetta. Tra queste abbiamo:
Nel caso di prodotti trasformati a base di pesce, è necessario indicare anche se il prodotto è formato o meno da pesce ricomposto, ossia da parti diverse unite insieme. Questo è importante per il pesce trasformato in quanto permette una maggiore consapevolezza di ciò che si sta andando ad acquistare. Talvolta, infatti, alcuni prodotti possono sembrare formati da filetti di pesce in pezzo unico, ma non è così.
Inoltre, tra gli obblighi delle etichette del pesce preimballato o trasformato vi è l'indicazione del contrassegno di identificazione. Se, infatti, il prodotto è stata realizzato all'interno dell'UE, allora è necessario riportare il nome del paese di produzione, insieme al numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione e al marchio CE. Se il prodotto è importato da un paese al di fuori dell'Unione Europea, invece, allora è necessario indicare in etichetta soltanto il nome del paese e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione.
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