Prima di analizzare le norme sull'etichetta delle uova, vediamo la differenza tra le due principali tipologie di uova destinate al commercio: le uova di categoria A e quelle di categoria B. Esse hanno, infatti, norme diverse per quanto riguarda l'etichettatura, in quanto si tratta di prodotti destinati a mercati diversi.
Le uova di categoria A sono quelle fresche, ossia che possono essere vendute al consumatore finale. Hanno una camera d'aria compresa tra i 6 mm e i 4 mm, non hanno corpi estranei e l'albume ha un colore chiaro e traslucido.
Le uova di categoria B sono quelle non destinate ai consumatori finali, ma in vendita per l'industria alimentare e utilizzate per la produzione di prodotti da forno e alimenti in generale a base di uova.
I centri di imballaggio classificano le uova sulla base della qualità, assegnandogli quindi una delle due categorie di cui abbiamo parlato sopra, ma anche in base alla grandezza. Questa pratica è obbligatoria e prevista dalle norme comunitarie.
La classificazione in base a qualità e peso non è obbligatoria nel caso in cui la vendita sia diretta dal produttore al consumatore finale. Il codice del produttore deve comunque comparire sulle uova se egli ha più di 50 galline ovaiole. In caso contrario, non ha l'obbligo di etichettatura delle uova, eccetto che per il nome e indirizzo del produttore che devono sempre essere indicati all'interno del punto vendita.
La classificazione in base al peso riguarda solo le uova di categoria A che vengono distinte in:
Nel guscio dell'uovo, così come nel suo imballaggio esterno, viene riportato il termine minimo di conservazione, fissato al 28° giorno dalla data di deposizione delle uova. La consegna delle uova al consumatore deve essere entro 21 giorni dalla deposizione. Se ciò non avviene, le uova di categoria A subiscono una nuova classificazione alla categoria B.
Nel guscio delle uova, oltre al termine minimo di conservazione, troviamo anche un codice che alfanumerico che ci fornisce molte informazioni utili per la tracciabilità delle uova e per un acquisto più consapevole anche circa la tipologia di allevamento delle uova stesse.
Il primo numero del codice rappresenta il tipo di allevamento delle galline produttrici delle uova, seguiti poi dalle lettere rappresentative del paese di produzione delle uova, da un codice che rappresenta il comune di allevamento e la provincia di appartenenza. Gli ultimi numeri indicano il codice riferito all'allevamento di deposizione delle uova. Tutto questo codice viene chiamato: codice distintivo del produttore e rappresenta la reale etichetta delle uova, stampigliata su ogni singolo uovo.
Nell'etichetta delle uova, come abbiamo detto stampigliata sull'uovo stesso, sono riportati dei codici che si riferiscono alla tipologia di allevamento delle galline ovaiole. Conoscere il loro significato è molto importante perchè permette di realizzare un acquisto più consapevole.
Ecco i diversi codici di allevamento che possiamo trovare:
Le norme che regolano l'etichettatura delle uova sono diverse, fra cui il Regolamento UE 1169/2011 che stabilisce come le uova, in quanto prodotto mono-ingrediente, non debbano avere la dichiarazione nutrizionale. Sono poi diversi i regolamenti comunitari e le norme nazionali che hanno modificato o ampliato nel corso del tempo la normativa sull'etichettatura delle uova.
In base alla legge vigente, la classificazione e stampigliatura delle uova, nonchè anche il loro imballaggio, deve avvenire entro 10 giorni dalla deposizione. Se le uova vengono commercializzate come "extra fresche", allora il tutto deve avvenire entro 4 giorni. Le uova vengono ritirate dal commercio 7 giorni prima del termine minimo di conservazione indicato sull'imballaggio.
Nelle uova di categoria B, invece, deve essere posto un marchio con la lettera B all'interno di un cerchio di almeno 12 mm di diametro. Il tutto deve essere visibile e chiaro. Non è, invece, normata la data di scadenza e la durata delle uova di categoria B. Queste ultime, inoltre, non hanno l'obbligo di contenere il codice del produttore marchiato, secondo quanto previsto dal Regolamento 1234/2000.
Nell'imballaggio delle uova di categoria B deve comunque essere riportato, in modo chiaro e leggibile: il nome e ragione sociale dell'azienda che ha spedito le uova, il numero o peso netto delle uova imballate e la dicitura "uova destinate all'industria alimentare". Inoltre, l'imballaggio esterno deve contenere un'etichetta o una striscia rossa con il nome e l'indirizzo del destinatario, ma anche con riportato la dicitura "uova industriali, inadatte al consumo umano".
Nell'imballaggio delle uova di categoria A, invece, si deve trovare:
Nel caso della vendita di uova sfuse, le informazioni devono essere riportare in modo chiaro e visibile per l'acquirente e, in particolare, è obbligatorio riportare:
Nel caso in cui le uova vengano vendute liquide dopo rimozione del guscio, allora l'etichetta deve riportare anche la data e l'ora in cui è avvenuta la rottura. Va, inoltre, specificata la temperatura di conservazione e la data di scadenza, oltre che il numero di bollo CE.
Nell'etichetta delle uova è possibile aggiungere anche delle indicazioni che sottolineino l'origine delle uova, ma esse devono essere riportate nella confezione esterna senza che vadano a sovrapporsi al codice del produttore. Può essere indicato anche il tipo di alimentazione seguita dalle galline ovaiole.
Le informazioni facoltative devono comunque essere comunicate all'organo di controllo territoriale competente.
Altre indicazioni non obbligatorie che possono essere aggiunte nel guscio delle uova sono la data di deposizione e di imballaggio, la provenienza delle uova e la categoria di peso o qualità.
La normativa in vigore stabilisce anche delle sanzioni in caso di etichette non conformi. Se, ad esempio, non vengono riportate una o più diciture obbligatorie in etichetta, allora la sanzione prevista va dai 200 € ai 1200 €.
Per le violazioni che riguardano il codice del produttore o il tipo di alimentazione, la multa va dai 750 € ai 4500 €.
La multa dai 150 € ai 900 € è invece prevista per violazioni sui criteri di classificazione delle uova, nonchè sulla mancata o errata stampigliatura ed etichettatura dell'imballaggio.
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