Etichetta della carne: obblighi e nuova normativa

L'etichetta della carne, come per tutti gli alimenti, deve sottostare a precise norme europee e nazionali che stabiliscono anche delle norme di carattere più specifico per questa tipologia di alimenti. 

 

 

Quali informazioni è obbligatorio o meno riportare nell'etichetta della carne? Vediamolo nel corso di questo articolo.

Etichette per carne: informazioni obbligatorie

L'etichettatura della carne è normata dal Regolamento UE 1169/2011, che stabilisce le norme generali valide per tutti gli alimenti e quelle specifiche per determinate categorie di prodotti. Precisamente, per le carni bovine e per quelle preincartate, vi sono delle precise informazioni da fornire in etichetta, stabilite dallo stesso regolamento europeo e precisate anche nel DM n. 876 del 2015, ma anche da precedenti regolamenti comunitari. 

Le norme sull'etichettatura valgono per la carne fresca, congelata o surgelata sezionata o macinata. Non sono, invece, valide per preparazioni a base di carne come spiedini, cotolette o altri prodotti che vengono uniti ad altri ingredienti. Anche i salumi hanno una diversa legislazione. 

Fra le informazioni che le etichette poste sulla carne preincartata devono contenere vi sono: 

  • denominazione alimento
  • elenco degli ingredienti
  • allergeni eventualmente presenti, compresi quelli potenzialmente presenti negli additivi o ingredienti aggiunti al prodotto. Viene fornito un elenco allegato al Regolamento europeo stesso
  • quantità di ingredienti 
  • quantità netta di alimento
  • termine minimo di conservazione o data di scadenza
  • condizioni di impiego e/o conservazione
  • nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha manipolato la carne
  • paese di origine, allevamento e macellazione della carne
  • istruzioni per l'uso laddove la mancata indicazione potrebbe portare ad errori nella preparazione dell'alimento
  • numero identificativo del lotto di animali, in modo da effettuare una corretta tracciabilità dell'alimento
  • eventuale uso dell'atmosfera protettiva per il confezionamento
  • data di congelamento se necessaria
  • indicazione dell'aggiunta eventuale dell'acqua se superiore al 5% del volume totale
  • indicazione dell'aggiunta eventuale di proteine alla preparazione

 

 

Per quanto riguarda la denominazione di vendita, essa è anche regolamentata a livello nazionale e, più precisamente, si stabilisce che, per la carni fresche bovine di età superiore ai 12 mesi, è necessario indicare la dicitura "bovino adulto". Per quelle inferiori ai 12 mesi, invece, si deve indicare "vitello o carne di vitello" se inferiore agli 8 mesi, oppure "vitellone" se compresa tra gli 8 e i 12 mesi. 

Un altro obbligo è anche l'indicazione del bollo sanitario, che deve essere messo o sul prodotto, o sull'involucro o sull'imballaggio e comunque sotto forma di etichetta inamovibile e resistente. Se la carne viene trasportata in contenitori ed è destinata ad essere spostata e manipolata o confezionata ulteriormente, allora il bollo sanitario deve essere posto all'esterno del contenitore di trasporto o dell'imballaggio. 

Importante è anche l'indicazione del paese di nascita, allevamento e macellazione della carne, perchè si pone l'accento sull'importanza della tracciabilità del prodotto e sulla corretta informazione del consumatore, in modo da renderlo ancora più consapevole circa la scelta dell'alimento da acquistare. 

Se l'alimento è allevato e processato nello stesso paese, allora è sufficiente indicare in etichette la parola "origine" seguita dal paese. Oppure, può essere anche semplicemente usata la dicitura "100% italiano" o "allevato o macellato in Italia". Ci sono poi delle eccezioni a seconda del tipo di animali considerato. Per animali longevi, come ovini e caprini, è sufficiente indicare il paese in cui è avvenuto l'ultimo periodo di allevamento per un tempo superiore ai 6 mesi. Per i suini deve essere indicato il luogo di allevamento dei precedenti 4 anni di vita dell'animale. Ci sono poi tempistiche diverse anche per altre tipologie di animali, volatili compresi. 

 

 

Talvolta può essere semplicemente indicata l'origine UE o extra UE del prodotto e questa dicitura è tipica dei casi in cui non si hanno informazioni precise sul luogo di allevamento della carne. L'indicazione dell'origine della carne era inizialmente obbligatoria per la sola carne bovina. In seguito al Regolamento UE 1337/2013, invece, questa informazione è divenuta obbligatoria anche per l'etichetta della carne di agnello, pollo e maiale. A differenza di quelle bovine, però, in questa tipologia di carne può non essere riportato il paese di nascita, ma è obbligatorio solo quello di macellazione e allevamento. Ad oggi, non hanno invece l'obbligo di indicazioni dell'origine le carni di coniglio, lepre e cavallo. Rimane, però, da chiarire se queste stesse norme valgano per le carni vendute sfuse e preincartate al consumatore, come nel caso dell'etichettatura della carne da macelleria. 

Cosa è facoltativo aggiungere in etichetta della carne

Nelle carni preincartate non è obbligatorio aggiungere la dichiarazione nutrizionale, in quanto questo tipo di prodotti rientrano all'interno dei prodotti non trasformati e con un solo ingrediente, che secondo lo stesso Regolamento UE 1169/2011 non necessitano di questa indicazione. 

Inoltre, non è obbligatorio indicare il taglio di carne del prodotto; possiamo trovare riportato nell'etichetta della carne anche il marchio IGP o di qualità se necessario. Non è, inoltre, obbligatorio indicare l'età e il sesso dell'animale da cui l'alimento deriva. 

Tutte le informazioni non obbligatorie devono comunque essere rintracciabili, chiare e veritiere, e ovviamente non devono trarre in inganno il consumatore finale. 

Etichettatura delle carni suine trasformate: normativa

Un recente decreto italiano di fine 2020 ha imposto ai produttori di alimenti trasformati suini, ossia i salumi, l'indicazione dell'origine della carne. Il decreto è entrato in vigore il 31 gennaio 2021, nonostante venga lasciato il tempo per lo smaltimento delle vecchie etichette. 

La nuova normativa prevede che i salumi abbiano in etichetta l'indicazione del paese di nascita, allevamento e macellazione degli animali da cui sono prodotti i salumi. Se i 3 luoghi coincidono, può essere indicato, come per le carni non trasformate, anche solo la denominazione "origine" seguita dal nome del paese. Può essere anche sostituita questa dicitura da quella "100% italiano" se si tratta di salumi prodotti da carni di animali allevati e processati interamente nel nostro paese. 

Se la carne suina deriva da animali allevati e macellati in paesi extra UE o europei, allora si può semplicemente indicare "origine UE o extra UE", senza usare il nome del paese. 

Questa nuova normativa consente una maggiore consapevolezza nella scelta e nella materia prima dei salumi, oltre che per le sole carni fresche e preincartate. 

 

 

 

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