L'etichettatura alimentare è un insieme di informazioni importanti da considerare quando si acquista un prodotto, in modo da fare una scelta più consapevole di ciò che si va poi a consumare. Essa può essere considerata come una carta d'identità del prodotto e deve contenere informazioni chiare e leggibili, e ovviamente veritiere. L'ultimo aggiornamento in merito, a livello legislativo, risale al Regolamento europeo n. 1169 del 2011, integrato poi con il Regolamento delegato UE n. 78/2014.
Vediamo più nel dettaglio di approfondire la normativa e le caratteristiche dell'etichettatura degli alimenti aggiornata al 2021.
Per etichetta alimentare si intende, come si può leggere nel Regolamento 1169/2011, "qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritta, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore".
L'etichetta alimentare viene posta su alimenti pre-confezionati o pre-imballati, come stabilito dal Regolamento 1169/2011. Per quanto riguarda le indicazioni da porre su alimenti venduti sfusi o confezionali e imballati sul luogo di vendita, ci sono regole a parte stabilite, invece, a livello nazionale.
L'etichetta alimentare deve avere la caratteristica indispensabile di contenere informazioni reali e non illusorie circa il prodotto e deve avere 3 caratteristiche fondamentali:
L'etichetta alimentare, quindi, deve aiutare il consumatore a scegliere il prodotto sulla base delle sue esigenze non solo nutrizionali, ma anche di qualità e prezzo, in modo che la scelta di acquisto sia consapevole. Le informazioni che il produttore fornisce in etichetta devono essere, per legge, reali e veritiere e, di conseguenza, più informazioni egli riporta in etichetta, maggiore sarà l'attenzione che dovrà porre nella veridicità delle affermazioni scritte.
Vi è differenza tra alimenti sfusi, preincartati e preconfezionati. Nel primo caso di tratta di cibi venduti senza confezione, come ortaggi freschi, prodotti di pasticceria e gastronomia e così via. In questo caso, l'etichetta viene posta nel contenitore in cui vengono messi per l'esposizione in negozio e la normativa nazionale prevede che questo tipo di etichetta contenga comunque la scadenza e modalità di conservazione, dove previsti, ma soprattutto la denominazione di vendita, l'elenco degli ingredienti e gli allergeni eventualmente presenti. La norma che regola questo tipo di etichetta è il D. lgs 109/92.
Gli alimenti pre-incartati sono quelli confezionati sul luogo di vendita, al momento dell'acquisto e anche in questo caso si applica il D. lgs 109/92, ma anche il Regolamento 1169/2011 per la loro etichettatura. Nel regolamento europeo, infatti, c'è un articolo apposito su questa tipologia di prodotto che, in particolare, deve riportare nell'etichetta gli allergeni eventualmente presenti, oltre alla denominazione di vendita e all'origine del prodotto se necessario.
Gli alimenti preconfezionati, invece, sono quelli che vengono inseriti all'interno delle confezioni già dallo stesso produttore e rimangono nello stesso imballaggio fino al momento del consumo da parte dell'acquirente. Questi prodotti hanno un'etichettatura che deve sottostare al Regolamento UE 1169/2011, che si rivolge più specificatamente proprio a questa tipologia di prodotti.
Una regolamentazione a parte, rispetto a quella degli alimenti preconfezionati, spetta ad alcune categorie di prodotti alimentari, come nel caso degli integratori alimentari, delle acque minerali e degli alimenti a fini medici speciali.
I prodotti preconfezionati sono normati a livello nazionale dal D. lgs 109/92 che stabilisce e aggiorna le informazioni che si deve riportare nell'etichetta alimentare di questi cibi. In particolare, l'etichetta deve avere in modo obbligatorio:
In particolare, la legge stabilisce che nello stesso campo visivo, in etichetta, dobbiamo trovare la denominazione di vendita, la quantità di prodotto e il termine minimo di conservazione o data di scadenza. Nel caso in cui sia necessario, si può trovare anche il titolo alcolimetrico.
Tra la lista degli ingredienti, in etichetta alimentare, troviamo anche gli additivi utilizzati e presenti nell'alimento, che possono essere indicati o con il loro nome specifico o con il numero che li identifica. In quest'ultimo caso, il numero è preceduto dalla lettera E, simbolo che quell'additivo è autorizzato a livello europeo.
Per quanto riguarda gli aromi, invece, il Reg. CE 1334/2008 stabilisce le norme in merito alla loro etichettatura. La loro presenza in etichetta è importante per aiutare il consumatore a fare una scelta consapevole. Infatti, talvolta gli aromi vengono usati per nascondere il fatto che il prodotto non abbia alcuni ingredienti, ma sia solo aromatizzato con aromi simili. Devono quindi essere dichiarati in etichetta, sopratutto nel caso in cui possono essere dei potenziali allergeni.
Inoltre, ci preme specificare cosa si intende per termine minimo di conservazione e data di scadenza. Nel primo caso in etichetta è indicata la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" e la data riportata indica il termine entro il quale si garantisce la conservazione di tutte le caratteristiche del prodotto, comprese quelle organolettiche. Viene determinata dal produttore o dal confezionatore, che ne sono responsabili. Oltre la data specificata non si hanno pericoli per la salute umana.
Se l'alimento confezionato è facilmente deperibile, perchè suscettibile di contaminazioni microbiche o di altra natura, allora in etichetta deve, invece, essere indicata la data di scadenza. La dicitura riportata è, in questo caso, "da consumarsi entro" e la data riportata può essere seguita dalla temperatura di conservazione, se necessario. Per quanto riguarda alcuni prodotti, come formaggi freschi, carni fresche e prodotti ittici, la data di scadenza deve seguire le indicazioni del Ministero preposto che stabilisce direttamente le tempistiche della scadenza per alcune tipologie di prodotti. Il consumo degli alimenti oltre la loro data di scadenza può essere pericoloso per la salute ed infatti non possono essere commercializzati oltre quella data.
Il Regolamento europeo 1169/2011 stabilisce i nuovi obblighi in materia di etichettatura alimentare, oltre a ribadire quelli già presenti a livello nazionale e di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente.
Fra queste nuove informazioni che è obbligatorio riportare in etichetta vi è l'indicazione degli ingredienti o coadiuvanti tecnologici che possono provocare intolleranze o allergie alimentari e che vengono usati per la preparazione del prodotto. Devono essere indicati, ovviamente, solo nel caso in cui rimangano nel prodotto finito, anche se in forma alterata. Nel Regolamento è anche presente un elenco di tutte le sostanze considerate allergeni.
Un'altra novità della nuova legislazione europea in materia di etichettatura alimentare, è l'indicazione del paese di origine per alcune categorie di prodotti, come per le carni bovine, suine, avicole, per le uova e per i prodotti ittici.
Importante novità è anche l'obbligo della dichiarazione nutrizionale, per fornire, quindi, una più completa informazione circa i nutrienti presenti nell'alimento e dare, quindi, al consumatore uno strumento per una scelta più consapevole. Questa dichiarazione non è, invece, obbligatoria nel caso di prodotti confezionati in modo artigianale o forniti dal produttore in piccole quantità, oppure nel caso in cui si tratti di alimenti venduti direttamente da chi li produce, nello stesso stabilimento, e direttamente al consumatore finale.
Inoltre, nel Regolamento europeo sono previste informazioni aggiuntive in alcuni casi particolari, come ad esempio l'indicazione della presenza di aspartame se è tra gli ingredienti del prodotto, e deve essere specificato che è fonte di fenilalanina. Questo è necessario per le persone affette da fenilchetonuria, una patologia in cui il paziente non è in grado di assimilare l'amminoacido fenilalanina.
Nel caso in cui l'alimento abbia liquirizia o acido glicirrizicco, è necessario specificarlo in etichetta in quanto potenzialmente dannoso in caso di ipertensione. Altrettanto bisogna fare se l'alimento contiene caffeina, e in questo caso è necessario anche specificare che si raccomanda un consumo moderato in caso di gravidanza e nei bambini.
Un'altra novità del Regolamento 1169/2011 è quella dell'indicazione della data di congelamento, nel caso di alimenti a base di carne o pesce e surgelati.
Il Regolamento europeo prevede, inoltre, che vengano specificati in etichetta il tipo di olio o grasso usati e, se si tratta di miscele di oli diversi, allora viene specificato che sono usati "miscele di oli in proporzioni variabili" e deve essere indicato il tipo di olio o grasso di cui si tratta.
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